Associazione Italiana
"Noi e il cane guida"

Statuto


Presidente: Rossana Bonora
Vice-Presidente: Fabio Lorenti
Tesoriere: Luca Fiorini
Consiglieri: Marina Zerbin, Giovanni Rolfo Emmolo


Art.1) E' costituita l'Associazione Italiana "Noi e il Cane Guida" con lo scopo di tutelare i diritti dei fruitori del cane guida.

Art.2) L'Associazione e' una associazione senza fini di lucro.

Art.3) L'Associazione ha sede in Verbania, Via Cietti 10.

Art.4) L'Associazione ha i seguenti obiettivi:

- sensibilizare l'opinione pubblica sui diritti del fruitore del cane guida;
- agevolare la conoscenza ed il confronto tra i fruitori del cane guida;
- vigilare sull'applicazione delle leggi n.37 del 14.02.1974 e n.376 del 25/08/1988
- sensibilizare i fruitori sui doveri che comporta l'assegnazione del cane guida;
- Assistere i fruitori del cane guida nei rapporti con le scuole di addestramento.

Art.5) Il patrimonio dell'associazione e' costituito:

a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art.6) Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;
b) dalle entrate derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.7) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio sociale.

Art.8) I soci vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione che decide sulle domande di ammissione.

Art.9) La qualita' di socio si perde per decesso, dimissioni e permorosita' od indegnita';la morosita' verra' dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; la indegnita' e l'esclusione del socio verra' sancita dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza di due terzi dei componenti.

Art.10) L'associazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione,composto da due a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di due anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, provvedera' alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.11 ) II consiglio di Amministrazione, nomina nel proprio seno, un Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente un Segretario e un Cassiere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.12) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'assemblea.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal piu' anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verra' redatto processo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.13) Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Art.14) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza, puo' esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.15) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione, almeno, una volta all'anno entro il 30 Aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza previa comunicazione telefonica.

L'assemblea potra' pure essere convocata su domanda firmata di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..
L'assemblea puo' essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art.16) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei e' demandato per legge o per statuto.

Art.17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilita' dei Consiglieri.

Art.18) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in mancanza dal Vice Presidente, ed in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redigera' processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.19) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..

Art.20) In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sara' devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.


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